Art. 12.
(Destinatari).

      1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante senza vincoli di forma.
      2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».